R.E.N.T.Ri. è l’acronimo del nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti che deiventerà obbligatorio per le imprese a partire da dicembre 2024.
Che cosa è il RENTRI?
Il RENTRI è un portale web a cui, tutta la filiera dei rifiuti (produttori, trasportatori, destinatari e intermediari), dovrà inviare e ricevere le informazioni relative al proprio registro di carico/scarico rifiuti ed ai propri Formulari.
È lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Quale è la normativa di riferimento?
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto del 4 aprile 2023 n.59, in cui sono state definite le date di partenza del RENTRI. Nei prossimi mesi saranno pubblicati nuovi Decreti direttoriali per regolare il sistema RENTRI, con l’obiettivo di portare miglioramenti e semplificazioni.
Quali azienda avranno l’obbligo di iscriversi al RENTRI?
Le aziende obbliate all’iscrizione al RENTRI saranno tutte le aziende che produco rifiuti, gradualmente secondo la seguente progressione:
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- Destinatari, Trasportatori, Intermediari (indipendentemente dal numero di dipendenti) e Produttori con oltre 50 dipendenti* si dovranno iscrivere dal 15 dicembre 2024 ed entro e non oltre il 13 febbraio 2025;
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti* compresi, si dovranno iscrivere dal 15 giugno ed entro il 14 agosto 2025;
- Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti* sono tenuti a iscriversi a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026;
- Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e/o impresa sono tenuti a iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti;
Quali sanzioni sono previste dalla normativa?
Le sanzioni sono tiportate all’art. 258 del D. Lgs. 152/06, nello specifico:
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI e/o la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi nelle tempistiche e con le modalità definite dal relativo decreto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a €3.000,00;
Quale assistenza possiamo fornire alla tua Azienda per garantirti la corretta applicazione della normativa del RENTRI?
Exceed è in grado di assistere la tua azienda in tutte le fasi di entrata in vigore del RENTRI dal 15/12/2024 a seguire:
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- Iscrizione al RENTRI;
- Vidimazione nuovo modello registro cronologico di C/S in formato digitale;
- Accesso alle tabelle di codifica;
- Trasmissione dei dati del registro al RENTRI;
- Nuovo modello FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente;
- Trasmissione dei dati del FIR al RENTRI;
- Emissione FIR formato digitale (dal 2026);
- Trasmissione a RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi (dal 2026);
Con i relativi adempimenti come previsto dal DECRETO del 4 aprile 2023, n. 59.
Exceed inoltre, può fornirti soluzioni personalizzate e professionali per semplificare e ottimizzare tutte le fasi, dall’iscrizione al RENTRI oltre alla tenuta e trasmissione del registro digitale tramite piattaforma web dedicata e personalizzata per ogni cliente mediante interoperabilità; Inoltre si garantisce il servizio di compilazione e invio del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), garantendo una corretta e puntuale gestione dei rifiuti.
Inoltre, servizi di consulenze rifiuti e responsabilità ambientali di impresa per lo specifico settore di appartenenza:
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- Inquadramento normativo sulla materia dei rifiuti;
- Profili di responsabilità d’impresa e personale nella gestione amministrativa dei rifiuti;
- Confronto aspetti tecnici e aspetti normativi;
I nostri tecnici sono Abilitati Responsabili tecnici per le categorie di trasporto 1 (rifiuti urbani), 4 (rifiuti non pericolosi), 5 (rifiuti pericolosi) e 8 (intermediazione di rifiuti) fino alla classe A; Responsabili tecnici per le categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) classe E.
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