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La firma del Decreto Attuativo D.M. 04/05/2026, chiarisce finalmente le regole operative e le modalità di accesso alla misura dell’Iperammortamento 2026, una misura che vuole potenziare la trasformazione industriale, digitale ed energetica delle imprese.
L’Iperammortamento 2026 è un incentivo fiscale che prevede il meccanismo della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V) e degli impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Le aliquote variano dal 180% al 50% in base allo scaglione di investimento. La procedura prevede la prenotazione obbligatoria tramite piattaforma GSE, perizia e certificazioni obbligatorie.
Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini delle imposte sui redditi (IRES), applicabile esclusivamente per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.
La legge di bilancio e il decreto stabiliscono tre scaglioni di beneficio basati sull’entità dell’investimento:
| Quota di Investimento (Euro) | Misura della Maggiorazione (%) |
| Fino a 2,5 milioni | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni | 50% |
L’agevolazione non riguarda tutti i beni, ma solo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il paradigma “4.0”.
Risultano esclusi in ultima chiamata i software in cloud as a service.
Allegato IV
Allegato V
L’Iperammortamento 2026 permette di agevolare gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER) destinata all’autoconsumo aziendale.
Per accedere al beneficio, l’impianto deve essere dimensionato correttamente e la producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Pmax attesa ≤ 105% × Fabbisogno Energetico Struttura
Dove:
Fabbisogno_Energetico = Σ (Consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente) + Consumi termici/combustibili convertiti.
Il costo massimo ammissibile per gli impianti solari varia in base alla potenza di picco installata:

Per i sistemi di accumulo, il valore agevolabile non può superare il prodotto tra il costo dell’impianto e il coefficiente riportato in tabella:

La piattaforma informatica del GSE gestirà interamente l’iter burocratico dell’agevolazione. Non è più possibile operare in sola “autodichiarazione” postuma come già avvenuto in Transizione 5.0.
Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ogni impresa deve trasmettere:

Il rispetto dei requisiti tecnici (Possesso dei 5+2/3 requisiti di interconnessione e caratteristiche 4.0) e il sostenimento dei costi devono essere certificati da terzi:
Il beneficio varrà a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE e non dall’acquisto o entrata in funzione del bene.
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Sì, è cumulabile con agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che il totale non superi il costo sostenuto e la base di calcolo sia al netto di altre sovvenzioni.
Si decade dal beneficio. Tuttavia, non si perde la fruizione se il bene viene sostituito nello stesso periodo d’imposta con un altro avente caratteristiche analoghe o superiori.
L’iperammortamento è ammissibile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Nel decreto attuativo è specificato: “completamento degli investimenti” che corrisponde alla data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Questo richiamo consente di ammettere all’iperammortamento anche gli investimenti avviati prima del 01/01/2026.