Il 17 marzo il Governo ha emanato il D.L. 18/2020 del 17.03.2020 detto Decreto Cura Italia. I provvedimenti sono molti e riguardano tutte le categorie, dai lavoratori dipendenti agli autonomi, liberi professionisti ed imprese.

Vi elenchiamo di seguito le misure più importanti che possono essere di sostegno alle attività.

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Art. 27):

indennità una tantum di € 600,00 per il mese di marzo.

La domanda da inoltrare all’inps che provvederà all’erogazione dell’indennità.

Le domande potranno essere presentate tramite il sito INPS entrando con il proprio pin a partire dal 1 Aprile 2020.

 

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti (Art.  28):

indennità una tantum di € 600,00 per il mese di marzo.

Domanda da inoltrare all’inps che provvederà all’erogazione

Le modalità sono le stesse previste art. 27.

 

Fondo reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti ad una cassa privata (Art.  44)

Sarà emesso, entro 30 gg dal presente decreto, un apposito decreto relativo la costituzione di un fondo dedicato ai liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

Sospensione mutuo prima casa lavoratori autonomi – liberi professionisti (Art. 54)

Il decreto prevede la possibilità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti di accedere al “Fondo Gasparrini” grazie al quale è possibile, a seguito di accettazione da parte della banca, sospendere il mutuo per un massimo di 18 mesi.

E’ necessario presentare un’autocertificazione nella quale il lavoratore autonomo/professionista, dichiara che in un trimestre successivo al 21 febbraio ha avuto una diminuzione di fatturato di oltre il 33% rispetto al fatturato generato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.

 

Sospensione dei prestiti per le micro, piccole e medie imprese (Art. 56)

E’ prevista, dietro comunicazione, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutui, prestiti e canoni leasing in scadenza fino al 30 settembre 2020.

La rideterminazione del piano di ammortamento deve essere concordato tra le parti.

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali contributivi (Art. 62)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati senza maggiorazione di interessi e sanzioni in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa per il mese di marzo 2020 è riconosciuto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione per immobili in categoria catastale C1. Per tutte le attività commerciali, escluse, quelle che non hanno avuto l’obbligo di chiusura con il decreto dell’11 marzo 2020.

L’importo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 per il pagamento di imposte e contributi.

 

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