Decreto liquidità D.L. 23/2020 - Nuove misure per le imprese - Exceed Italia

Decreto liquidità D.L. 23/2020 – Nuove misure per le imprese

Il Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rende operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19.

Entriamo nel dettaglio del decreto per capire quali meccanismi di aiuto sono stati attivati.

Fondo di garanzia PMI

E’ stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

A fronte della trasformazione del Fondo è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

  • Per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia con una garanzia al 100%;
  • Per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi);
  • Per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale garanzia al 90%;

Inoltre sono state previste nuove regole per il Fondo di Granzia (valide fino al 31/12/2020):

  • Gratuità della garanzia;
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf);
  • Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.

EXPORT ed Internazionalizzazione

E’ prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace e misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.

Le misure fiscali

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Sono state estese le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Altre misure…

Per garantire massimo sostegno sono state introdotte altre misure:

  • Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni;
  • Previsione acconti Giugno;
  • Rimessione in termini per i versamenti;
  • Slittamento trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020;
  • Proroga dei certificati;
  • Assistenza fiscale a distanza;
  • Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • Fondo solidarietà mutui “prima casa” cd. “Fondo Gasparrini”;
  • Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale;
  • Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio;
  • Disposizioni in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e fallimento;
  • Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito;

 

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